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Smaltimento rifiuti speciali a Bra e Cuneo: guida completa

5/Mar/2026 | Blog

Ogni impresa italiana che produce rifiuti nel corso della propria attività è tenuta a gestirli nel rispetto di una normativa complessa e in continua evoluzione. Eppure molti imprenditori, artigiani e professionisti non conoscono con precisione i propri obblighi: quali rifiuti sono classificati come speciali, come classificarli correttamente, quali documenti compilare, quanto a lungo possono essere tenuti in azienda e cosa rischia chi non si adegua.

Questa guida è pensata per le aziende di Bra, Cuneo e della Provincia di Cuneo che vogliono capire come funziona realmente lo smaltimento dei rifiuti speciali in Italia, quali sono gli adempimenti concreti e come Romet Srl può semplificare ogni aspetto della gestione ambientale della loro impresa.

Troverai qui una panoramica completa della normativa vigente, una guida alla classificazione CER, le sanzioni previste per chi non si adegua e le risposte alle domande più frequenti che riceviamo quotidianamente dalle aziende del territorio piemontese.

Cosa sono i rifiuti speciali secondo la normativa italiana

Il termine rifiuto speciale identifica una categoria specifica di rifiuti che, per la loro origine o composizione, sono sottoposti a una disciplina differente rispetto ai rifiuti urbani. Non tutti i rifiuti prodotti in un’azienda sono speciali: la classificazione dipende da criteri precisi stabiliti dalla normativa italiana ed europea. Comprendere questa distinzione è il primo passo per gestire correttamente i propri scarti e rispettare la legge.

Definizione secondo D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale)

Il D.Lgs. 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale o Codice Ambientale, all’articolo 184 fornisce la definizione normativa di rifiuto speciale. Sono rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo; i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti dell’acqua; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i veicoli fuori uso.

Regola pratica: se un rifiuto viene prodotto nel corso di un’attività economica o professionale, nella quasi totalità dei casi è un rifiuto speciale soggetto a normativa specifica.

Differenze tra rifiuti urbani e speciali

La distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ha importanti conseguenze pratiche. I rifiuti urbani possono essere conferiti nella raccolta differenziata municipale e il loro smaltimento è gestito dagli enti locali. I rifiuti speciali, al contrario, sono di responsabilità esclusiva del produttore: è l’azienda che li genera a dover provvedere, a proprie spese e nel rispetto della normativa, alla loro corretta gestione fino allo smaltimento finale, avvalendosi di operatori autorizzati come Romet. Il costo della gestione dei rifiuti speciali non è incluso nella TARI aziendale.

Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

All’interno della categoria dei rifiuti speciali, la normativa distingue ulteriormente tra rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi. Questi ultimi sono quei rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006: esplosività, infiammabilità, tossicità, corrosività, irritabilità, cancerosità e altre. La classificazione come pericoloso o non pericoloso influenza direttamente le modalità di stoccaggio, trasporto, smaltimento e gli adempimenti documentali obbligatori.

Attenzione: un rifiuto classificato come non pericoloso può comunque richiedere una gestione speciale se, ad esempio, contiene inquinanti organici persistenti (POP) o altre sostanze soggette a normative specifiche.

Classificazione e codici CER (Catalogo Europeo Rifiuti)

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è il sistema di classificazione dei rifiuti adottato in tutta l’Unione Europea. In Italia è recepito dalla Decisione 2000/532/CE e dall’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Il CER assegna a ogni tipologia di rifiuto un codice a sei cifre: le prime due identificano il capitolo (il settore di origine), le seconde due il sottocapitolo (il processo produttivo), le ultime due la tipologia specifica di rifiuto. I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco (*).

Come identificare correttamente un rifiuto

La corretta identificazione del codice CER è un adempimento fondamentale e di responsabilità del produttore del rifiuto. La procedura corretta prevede: prima di tutto verificare se il rifiuto è specificamente elencato nel CER con un codice non asteriscato (non pericoloso) o asteriscato (pericoloso); in secondo luogo, se il rifiuto è elencato con codice specchio (vedi oltre), effettuare le analisi chimiche necessarie per determinarne la pericolosità; infine, se non è possibile classificarlo diversamente, utilizzare i codici generici previsti per i rifiuti da processi non altrimenti specificati. Un’errata classificazione è una violazione normativa con conseguenze sanzionatorie dirette.

Principali famiglie di codici CER

Il CER è organizzato in 20 capitoli. Le famiglie più rilevanti per le aziende della Provincia di Cuneo sono: capitolo 02 (rifiuti agro-alimentari); capitolo 07 (rifiuti da processi chimici organici); capitolo 08 (rifiuti da produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti, inchiostri); capitolo 10 (rifiuti inorganici da processi termici); capitolo 12 (rifiuti da sagomatura e trattamento superficiale di metalli); capitolo 15 (imballaggi); capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti, inclusi RAEE e veicoli fuori uso); capitolo 17 (rifiuti delle operazioni di costruzione); capitolo 18 (rifiuti sanitari); capitolo 20 (rifiuti urbani e assimilati).

Rifiuti con codice specchio

I rifiuti con codice specchio sono quelli per i quali il CER prevede sia un codice con asterisco (pericoloso) sia un codice senza asterisco (non pericoloso), a seconda della loro composizione effettiva. Per questi rifiuti non è sufficiente una valutazione visiva: è necessaria un’analisi chimica che dimostri l’assenza o la presenza delle caratteristiche di pericolo. Esempi comuni sono i rifiuti da verniciatura (08 01 11* / 08 01 12), i rifiuti da costruzione contenenti metalli pesanti (17 09 03* / 17 09 04) e le terre da scavo contaminate (17 05 03* / 17 05 04). Romet supporta le aziende cuneesi nell’effettuazione delle analisi necessarie e nella corretta classificazione.

Hai dubbi sulla classificazione dei tuoi rifiuti? Contattaci per una consulenza gratuita.

Obblighi di legge per produttori di rifiuti speciali in Piemonte

Le aziende della Provincia di Cuneo che producono rifiuti speciali sono soggette a un insieme di obblighi normativi precisi. Conoscerli e rispettarli è fondamentale: le sanzioni per la gestione irregolare dei rifiuti speciali sono severe e possono avere conseguenze sia amministrative che penali. Di seguito i cinque adempimenti principali che ogni impresa deve conoscere.

Deposito temporaneo: limiti e caratteristiche

Il deposito temporaneo è la raccolta e il raggruppamento dei rifiuti speciali effettuati dal produttore nel luogo di produzione, prima del trasporto. E’ l’unica forma di stoccaggio consentita al produttore senza autorizzazione ambientale, ma deve rispettare condizioni precise stabilite dall’art. 183 del D.Lgs. 152/2006. I rifiuti devono essere raggruppati per codice CER e non devono essere miscelati. Per i rifiuti non pericolosi, il deposito non può superare i 30 metri cubi totali (di cui 10 mc di pericolosi). I rifiuti devono essere smaltiti con frequenza almeno trimestrale, oppure quando il limite quantitativo è raggiunto, con frequenza almeno annuale se il quantitativo non supera i 30 mc.

Superare i limiti del deposito temporaneo senza autorizzazione ambientale configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, punibile con sanzioni penali.

Registro di carico e scarico

Il Registro di Carico e Scarico è il documento in cui le aziende produttrici di rifiuti speciali annotano cronologicamente ogni carico (produzione di rifiuto) e ogni scarico (avvio al trasporto). E’ obbligatorio per tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi e per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che superano 10 dipendenti. Le annotazioni di carico devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione, quelle di scarico entro 10 giorni dall’avvio al recupero o smaltimento. Il registro deve essere tenuto per cinque anni dall’ultima registrazione. Dal 2020 è disponibile anche in formato elettronico tramite il Registro Elettronico Nazionale (RENTRI).

Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR)

Il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) è il documento obbligatorio che deve accompagnare fisicamente ogni trasporto di rifiuti speciali dalla sede del produttore all’impianto di destinazione. Deve essere compilato in quattro copie originali, tutte firmate dal produttore al momento della partenza: una copia rimane al produttore, una al trasportatore, due all’impianto destinatario che trattiene la propria e restituisce la quarta al produttore entro tre mesi, timbrata e firmata, come conferma dell’avvenuto ricevimento. L’assenza del FIR durante il trasporto è una violazione sanzionata amministrativamente.

Dal 2 gennaio 2026 è entrato in vigore il FIR elettronico obbligatorio tramite il sistema RENTRI per alcune categorie di operatori. Romet si è già adeguata al nuovo sistema digitale.

MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale

Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) è la comunicazione annuale che le aziende produttrici di rifiuti speciali pericolosi e alcune categorie di produttori di rifiuti speciali non pericolosi devono presentare alle Camere di Commercio entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente. Il MUD riepiloga tutte le operazioni di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuate nell’anno. Le aziende esenti dall’obbligo MUD sono quelle che producono solo rifiuti non pericolosi in quantità inferiori alle soglie previste dalla normativa vigente.

Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali è il registro pubblico in cui devono obbligatoriamente iscriversi le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. Il produttore di rifiuti speciali non ha l’obbligo di iscrizione all’Albo, ma deve verificare che il trasportatore e l’impianto di smaltimento a cui affida i propri rifiuti siano regolarmente iscritti. Affidare i propri rifiuti a un operatore non iscritto espone il produttore a responsabilità solidale. Romet Srl è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con iscrizione in Categoria 8 (intermediazione) e detiene tutte le autorizzazioni necessarie per operare in Piemonte.

Le fasi dello smaltimento rifiuti speciali

Il percorso di un rifiuto speciale dalla sua produzione fino allo smaltimento finale si articola in fasi ben definite, ciascuna con specifici adempimenti normativi. Conoscere questo processo aiuta le aziende a comprendere il ruolo di ogni attore della filiera e i documenti necessari in ogni passaggio.

Raccolta e stoccaggio presso il produttore

La prima fase è la raccolta e il deposito temporaneo presso la sede del produttore. I rifiuti devono essere raccolti separatamente per codice CER, stoccati in contenitori adeguati alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto (serbatoi per i liquidi, big-bag o cassoni per i solidi, contenitori omologati ADR per i pericolosi), etichettati correttamente e tenuti in aree dedicate, con pavimentazione impermeabilizzata per i rifiuti pericolosi. E’ in questa fase che vengono effettuate le prime registrazioni sul Registro di Carico e Scarico.

Trasporto con formulario FIR

Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato esclusivamente da operatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali per le categorie pertinenti. Per i rifiuti pericolosi, il trasporto deve avvenire in regime ADR con veicoli e documentazione conformi. Il FIR, compilato e firmato dal produttore, deve essere presente a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto. Il trasportatore è responsabile della corrispondenza tra quanto dichiarato nel FIR e il rifiuto effettivamente trasportato. Romet dispone di una flotta di mezzi propri autorizzati per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in tutta la Provincia di Cuneo e nel territorio piemontese.

Trattamento, recupero o smaltimento finale

Una volta arrivato all’impianto di destinazione, il rifiuto viene sottoposto a trattamento, recupero o smaltimento finale a seconda della sua natura. Il recupero è preferibile allo smaltimento: le normative europee e nazionali promuovono la gerarchia dei rifiuti che privilegia, nell’ordine, la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di energia e infine lo smaltimento in discarica come ultima opzione. Per i rifiuti metallici e i materiali recuperabili, Romet massimizza la quota avviata a recupero, riducendo la quantità destinata allo smaltimento finale.

Certificazione di avvenuto smaltimento

Al termine del processo, il produttore deve ricevere la quarta copia del FIR firmata e timbrata dall’impianto destinatario come prova dell’avvenuto ricevimento del rifiuto. Per alcune tipologie di rifiuti, è possibile richiedere anche un certificato di avvenuto smaltimento o recupero più dettagliato. Questi documenti sono fondamentali per dimostrare in caso di ispezione che il rifiuto è stato gestito legalmente. Romet consegna sistematicamente tutta la documentazione di chiusura alle aziende cuneesi, con archiviazione organizzata per anno e per codice CER.

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Sanzioni per gestione irregolare dei rifiuti speciali

Le sanzioni previste per la gestione irregolare dei rifiuti speciali sono tra le più severe del diritto ambientale italiano. Il D.Lgs. 152/2006 prevede un sistema sanzionatorio articolato su due livelli — amministrativo e penale — con conseguenze che possono essere molto significative per le imprese e i loro responsabili. Non conoscere la normativa non costituisce esimente: l’obbligo di conformità è in capo all’imprenditore.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative si applicano alle violazioni meno gravi: mancata tenuta o irregolare compilazione del Registro di Carico e Scarico (da 2.600 a 15.500 euro); mancanza del FIR durante il trasporto (da 1.600 a 9.300 euro); superamento dei limiti del deposito temporaneo non qualificabile come abbandono (da 2.600 a 15.500 euro); omessa comunicazione MUD (da 2.600 a 15.500 euro). Le sanzioni si applicano sia al produttore che al trasportatore, a seconda della violazione commessa. In caso di recidiva, le sanzioni possono essere raddoppiate.

Sanzioni penali e reati ambientali

Le violazioni più gravi della normativa sui rifiuti configurano veri e propri reati penali. La raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l’intermediazione di rifiuti senza le autorizzazioni previste è punita con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi sono puniti con pene ancora più severe. Il traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006) prevede l’arresto da uno a tre anni. Il reato di disastro ambientale introdotto dalla Legge 68/2015 può comportare la reclusione da cinque a quindici anni.

ATTENZIONE: la responsabilità penale è personale. In caso di gestione irregolare dei rifiuti, risponde penalmente il legale rappresentante dell’azienda o il responsabile ambientale da questi delegato, non la società.

Responsabilità solidale produttore-trasportatore

Un aspetto spesso sottovalutato è la responsabilità solidale tra produttore e trasportatore (e in alcuni casi anche il committente). Se il trasportatore smaltisce illecitamente i rifiuti ricevuti, il produttore può essere chiamato a rispondere in solido qualora non abbia verificato l’iscrizione all’Albo del trasportatore e non abbia adottato le cautele necessarie. Questo principio — sancito dalla giurisprudenza ambientale italiana — è il motivo per cui è fondamentale affidarsi esclusivamente a operatori certificati come Romet, che garantisce iscrizione all’Albo, documentazione completa e trasparenza in ogni fase della filiera.

Perché affidarsi a Romet per i rifiuti speciali a Bra e Cuneo

Scegliere il giusto operatore per la gestione dei propri rifiuti speciali non è una decisione da prendere alla leggera. Le conseguenze di un errore possono essere molto costose — economicamente e legalmente. Ecco perché centinaia di aziende della Provincia di Cuneo si affidano a Romet da decenni.

Esperienza quarantennale nel territorio piemontese

Romet Srl opera nel settore ambientale dal 1980. In oltre quarant’anni abbiamo gestito migliaia di operazioni di smaltimento per aziende di ogni settore: manifattura, edilizia, agricoltura, sanità, commercio, artigianato. Conosciamo il territorio della Provincia di Cuneo, le sue imprese, le specificità dei controlli regionali e provinciali, i canali di smaltimento più efficienti. Una competenza territoriale che nessun operatore nazionale può replicare.

Autorizzazioni e certificazioni

Romet è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per il trasporto e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 8 per l’intermediazione e deteniamo le autorizzazioni provinciali necessarie per operare su tutto il territorio piemontese. Tutte le autorizzazioni sono disponibili per la consultazione da parte dei clienti che necessitano di verificarne la validità ai fini della propria compliance aziendale.

Parco mezzi dedicato

Romet dispone di un ampio parco mezzi dedicato al trasporto di rifiuti speciali: autocarri con gru scarrabile per cassoni da 5 a 30 mc, cisterne per rifiuti liquidi, veicoli ADR omologati per il trasporto di rifiuti pericolosi, mezzi con ribaltabile per inerti pesanti, trailer per trasporti eccezionali di macchinari. Tutti i mezzi sono revisionati, assicurati e in regola con le normative sul trasporto di merci pericolose. Il parco mezzi è operativo in tutta la Provincia di Cuneo e nelle province limitrofe del Piemonte.

Consulenza normativa costante

Il quadro normativo ambientale è in continua evoluzione: nuovi decreti, aggiornamenti del CER, modifiche alle soglie del deposito temporaneo, introduzione del RENTRI e del FIR elettronico. Romet mantiene il proprio team tecnico costantemente aggiornato e trasmette queste informazioni ai propri clienti attraverso comunicazioni proattive, aggiornamenti normativi e consulenza diretta. Le aziende cuneesi che lavorano con Romet non rischiano di trovarsi inadempienti per mancanza di informazioni.

Copertura completa su Bra, Cuneo e provincia

Romet serve attivamente le aziende di tutta la Provincia di Cuneo: Bra, Cuneo, Alba, Fossano, Saluzzo, Mondovì, Savigliano, Ceva, Dronero, Borgo San Dalmazzo e tutti i comuni della provincia. La prossimità geografica garantisce interventi rapidi, costi di trasporto competitivi e un rapporto diretto con i clienti che le grandi società nazionali non possono offrire.

Servizi integrati per ogni tipologia di rifiuto speciale

Romet offre una gamma completa di servizi per la gestione di tutte le principali tipologie di rifiuti speciali prodotti dalle aziende cuneesi. Ogni servizio è disponibile in modo autonomo o integrato con gli altri, per costruire un piano di gestione ambientale su misura per ogni impresa.

Rifiuti industriali e artigianali: smaltimento di residui di lavorazione, fanghi, solventi, oli esausti e imballaggi contaminati. Scopri il servizio di smaltimento rifiuti speciali.

Rifiuti da demolizione e cantiere: gestione macerie, terre da scavo, amianto, inerti e materiali misti. Scopri il servizio di demolizioni industriali.

Recupero rottami ferrosi e metallici: raccolta, selezione e avvio al riciclo di metalli ferrosi e non ferrosi. Scopri il servizio di recupero rottami.

Intermediazione: servizio di intermediazione per chi cerca soluzioni flessibili nella filiera dei rifiuti. Scopri il servizio di intermediazione.

Hai più tipologie di rifiuti da gestire? Richiedi una valutazione completa gratuita.

Richiedi una consulenza gratuita

La corretta gestione dei rifiuti speciali non deve essere un problema per la tua azienda. Con il supporto di Romet, ogni adempimento normativo viene gestito in modo semplice, documentato e a costi trasparenti. Che tu sia un piccolo artigiano di Bra con pochi kilogrammi di rifiuti al mese o un’azienda manifatturiera di Cuneo con produzione giornaliera significativa, abbiamo la soluzione giusta per te.

Contattaci per una consulenza gratuita e senza impegno: analizzeremo insieme le tipologie di rifiuti che produci, ti aiuteremo a classificarli correttamente, ti diremo quali adempimenti sono obbligatori per la tua impresa e ti proporremo un piano di gestione efficiente e conveniente.

Chiama il +39 0172 458 348 oppure scrivici subito. Richiedi la tua consulenza gratuita.

FAQ – Domande frequenti sui rifiuti speciali

Di seguito le risposte alle domande che riceviamo più frequentemente dalle aziende della Provincia di Cuneo in merito alla gestione dei rifiuti speciali.

Chi è obbligato a tenere il registro di carico e scarico?

Il Registro di Carico e Scarico è obbligatorio per: tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi (senza soglie); i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti; i gestori di impianti di trattamento rifiuti; i commercianti e intermediari di rifiuti. Le piccole imprese artigiane con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi sono esenti, ma devono comunque conservare i FIR. Dal 2024 il sistema RENTRI ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale, che gradualmente sostituirà il registro cartaceo.

Quanto tempo posso tenere i rifiuti in deposito temporaneo?

Il deposito temporaneo è regolato da criteri alternativi: quantitativi (massimo 30 mc totali, di cui non più di 10 mc di rifiuti pericolosi) oppure temporali (smaltimento almeno trimestrale, oppure annuale se non si superano i 30 mc). Nella pratica: se raggiungi 30 mc di rifiuti prima dei 3 mesi, devi smaltirli immediatamente. Se rimani sotto i 30 mc, puoi aspettare fino a 3 mesi. Se sei sotto i 30 mc e smaltisci almeno una volta all’anno, sei in regola. Per i rifiuti sanitari a rischio infettivo i limiti sono molto più restrittivi: massimo 200 litri per non più di 5 giorni.

Cosa rischio se non gestisco correttamente i rifiuti speciali?

Il rischio varia in base alla gravità della violazione. Le irregolarità documentali (registro non aggiornato, FIR mancante) comportano sanzioni amministrative da 1.600 a 15.500 euro. Il superamento dei limiti del deposito temporaneo, se non configurabile come abbandono, è una sanzione amministrativa. La gestione non autorizzata (trasporto senza iscrizione all’Albo, smaltimento irregolare) è un reato penale con arresto fino a un anno. L’abbandono di rifiuti pericolosi può portare a pene detentive fino a tre anni. La responsabilità è personale del legale rappresentante.

Il FIR elettronico è obbligatorio?

Il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) ha introdotto il FIR elettronico in modo graduale. Dall’entrata in vigore del decreto attuativo, l’obbligo si applica prima ai grandi produttori e ai gestori di impianti, poi progressivamente alle imprese più piccole. Al momento della redazione di questa guida, il FIR elettronico è obbligatorio per alcune categorie di operatori. Romet è già operativa sul sistema RENTRI e supporta i propri clienti nella transizione al formato digitale, eliminando le complicazioni burocratiche del passaggio.

Posso smaltire piccole quantità senza formulario?

No, con un’unica eccezione. Il Formulario di Identificazione Rifiuti è obbligatorio per qualsiasi trasporto di rifiuti speciali, indipendentemente dalla quantità. L’unica deroga riguarda i piccoli produttori di rifiuti non pericolosi (imprenditori agricoli con superfici inferiori ai 10 ettari, e alcune categorie di artigiani) che conferiscono i propri rifiuti direttamente ai centri di raccolta autorizzati dal Comune. In tutti gli altri casi, anche per una singola scatola di rifiuti pericolosi, il FIR è obbligatorio e la sua assenza durante il trasporto è una violazione sanzionata.

Contatta Romet per verificare se la tua situazione rientra nelle esenzioni previste.

 

 

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